Le sentenze n. 58 e n. 59 del 2026 della Corte costituzionale si collocano, pur nella diversità delle questioni affrontate, all’interno di una medesima linea di tensione del sistema penale contemporaneo: quella tra efficienza processuale e tutela sostanziale della persona sottoposta a procedimento. Esse meritano di essere lette congiuntamente, perché entrambe rivelano — quasi in controluce — la persistente difficoltà dell’ordinamento nel predisporre adeguati contrappesi rispetto alla forza espansiva dell’azione penale e agli effetti, spesso devastanti, che la mera esposizione al processo produce sulla vita dell’individuo.
La Corte, in entrambe le decisioni, rigetta le questioni di legittimità costituzionale sollevate dai giudici rimettenti. E tuttavia, proprio nel motivare tali rigetti, la Consulta finisce per riconoscere implicitamente la centralità di un problema sistemico che il diritto processuale penale italiano continua ad eludere: il fatto che il procedimento penale, specie nell’epoca della mediatizzazione totale dell’accusa, costituisca esso stesso una forma di sofferenza anticipata, capace di incidere irreversibilmente sulla reputazione, sulla dimensione relazionale, sull’attività professionale e sulla stessa identità sociale dell’indagato o imputato.
Non è casuale che, nella sentenza n. 58 del 2026, la Corte richiami espressamente i lavori della Commissione Lattanzi e ricordi come il dibattimento rappresenti, per chi è costretto a subirlo, “già di per sé una pena”. Tale affermazione assume un significato che trascende la specifica questione oggetto del giudizio e si trasforma in una vera e propria chiave interpretativa dell’intero sistema processuale contemporaneo.
La pronuncia n. 58 trae origine dal dubbio di costituzionalità dell’art. 554-ter c.p.p., nella parte in cui non consente al giudice dell’udienza predibattimentale di disporre, anche d’ufficio, l’assunzione di prove decisive ai fini della sentenza di non luogo a procedere. Il caso concreto era paradigmatico e riguardava una videoregistrazione integralmente acquisita dalla polizia giudiziaria ma non versata nel fascicolo che avrebbe potuto, secondo il giudice rimettente, corroborare la versione difensiva dell’imputato e dunque evitare un dibattimento verosimilmente inutile.
Il Tribunale di Siena costruiva una censura fortemente orientata in senso garantista. Il cuore dell’argomentazione risiedeva nell’idea che l’udienza predibattimentale introdotta dalla riforma Cartabia fosse strutturalmente assimilabile all’udienza preliminare, condividendone la funzione di filtro rispetto a dibattimenti superflui. Di qui la denunciata irragionevolezza della mancata estensione del potere istruttorio previsto dall’art. 422 c.p.p. per il GUP.
La Corte riconosce apertamente l’omogeneità funzionale tra i due modelli processuali. Essa afferma infatti che esiste “identità delle valutazioni” che il giudice dell’udienza preliminare e quello dell’udienza predibattimentale sono chiamati a compiere, nonché “identità del materiale probatorio” sul quale tali valutazioni si fondano. E tuttavia reputa non manifestamente irragionevole la scelta legislativa di non attribuire al secondo gli stessi poteri istruttori del primo, valorizzando la diversa collocazione sistematica dell’udienza predibattimentale e la finalità di snellezza perseguita dalla riforma.
È proprio qui che emerge la tensione più profonda della decisione. La Corte mostra piena consapevolezza del fatto che il processo costituisca un costo umano ed esistenziale enorme, richiama la necessità di evitare dibattimenti inutili e sottolinea che la giustizia penale è una “risorsa scarsa” che implica “costi ingenti” anche “esistenziali” per le persone coinvolte. Tuttavia, nel momento decisivo, sacrifica tale consapevolezza sull’altare della discrezionalità legislativa e della snellezza procedimentale. In altri termini, la Corte riconosce il problema ma si arresta dinanzi alla scelta politica del legislatore.
L’effetto sistematico della pronuncia, però, rischia di essere assai problematico. Se il dibattimento è già una pena, allora ogni ostacolo all’emersione anticipata dell’innocenza dovrebbe essere guardato con massimo sospetto costituzionale. Non consentire al giudice di acquisire una prova manifestamente decisiva ai fini del non luogo a procedere significa accettare il rischio di un processo inutilmente celebrato, con tutte le conseguenze personali e sociali che ne derivano.
Il punto è tanto più delicato nell’attuale ecosistema mediatico. Oggi l’iscrizione nel registro degli indagati, la fissazione di un’udienza, il rinvio a giudizio o la celebrazione del dibattimento producono effetti reputazionali immediati e spesso irreversibili. La sanzione sociale precede frequentemente l’accertamento giudiziale; talvolta lo sostituisce del tutto. Per professionisti, amministratori pubblici, imprenditori o soggetti esposti mediaticamente, il semplice coinvolgimento in un procedimento penale può tradursi in perdita di incarichi, isolamento professionale, delegittimazione pubblica e danni economici enormi, anche a fronte di successive assoluzioni.
La sentenza n. 59 del 2026 affronta il problema da una diversa angolazione ma conduce, in definitiva, allo stesso nodo irrisolto.
In quel caso il GIP di Verbania aveva censurato gli artt. 409 e 410 c.p.p. nella parte in cui non prevedono alcuna forma di ristoro per la persona sottoposta alle indagini costretta a difendersi in sede camerale a seguito di un’opposizione all’archiviazione poi rivelatasi infondata o coltivata con colpa grave.
Il giudice rimettente muoveva da una constatazione difficilmente contestabile: l’opposizione all’archiviazione può imporre all’indagato costi difensivi, esposizione processuale e ulteriori conseguenze reputazionali senza che il sistema preveda alcun meccanismo compensativo, neppure nei casi di manifesta infondatezza dell’iniziativa della persona offesa. Si trattava, dunque, di verificare se l’assenza di qualsiasi responsabilità economica del querelante opponente fosse compatibile con gli artt. 3 e 24 Cost.
La Corte respinge anche questa questione, riaffermando la discrezionalità del legislatore nella conformazione degli istituti processuali e richiamando il rischio di scoraggiare l’esercizio del diritto di querela qualora si introducesse una generalizzata responsabilità per le spese.
Ancora una volta, però, ciò che colpisce è il non detto della decisione.
La Consulta prende atto che il codice disciplina espressamente la responsabilità del querelante per le spese processuali all’esito dell’udienza preliminare e del dibattimento, ma non nella fase dell’opposizione all’archiviazione. Prende altresì atto che l’indagato è costretto a partecipare con difesa tecnica obbligatoria all’udienza camerale. Tuttavia considera costituzionalmente legittima l’assenza di qualsiasi ristoro, ritenendo prevalente l’esigenza di non comprimere il diritto della persona offesa a sollecitare il controllo giurisdizionale sulla richiesta di archiviazione. Anche qui emerge una significativa asimmetria.
Il sistema processuale penale italiano continua infatti a considerare fisiologico che il costo umano, economico e reputazionale dell’attivazione del procedimento ricada quasi integralmente sulla persona sottoposta alle indagini, persino quando l’iniziativa accusatoria si riveli infondata o temeraria. È una logica storicamente legata all’idea pubblicistica del processo penale, ma che appare sempre meno sostenibile in una società nella quale il procedimento produce effetti extragiuridici enormemente superiori rispetto al passato.
Le due pronunce, lette insieme, descrivono dunque un ordinamento che riconosce teoricamente la centralità della presunzione di innocenza ma continua, sul piano concreto, a tollerare un sistema nel quale il procedimento stesso assume carattere afflittivo.
Del resto, tanto la giurisprudenza della Corte EDU quanto il diritto unionale hanno progressivamente accentuato la dimensione sostanziale della presunzione di innocenza. La direttiva (UE) 2016/343 impone agli Stati membri di evitare che le autorità pubbliche presentino gli indagati come colpevoli prima della condanna definitiva; la giurisprudenza di Strasburgo ha più volte sottolineato che il processo penale non può trasformarsi in uno strumento di stigmatizzazione anticipata.
Eppure, il sistema italiano sembra ancora caratterizzato da una persistente sproporzione tra la forza dell’apparato accusatorio e la debolezza dei rimedi predisposti a tutela dell’innocente processato.
La sentenza n. 58/2026 mostra come il legislatore possa privilegiare esigenze di snellezza anche a costo di aumentare il rischio di dibattimenti inutili. La sentenza n. 59/2026 dimostra invece come il sistema sia disposto a tollerare che l’indagato sopporti integralmente i costi di iniziative accusatorie infondate o addirittura temerarie pur di non disincentivare il diritto di querela.
Entrambe le decisioni finiscono così per convergere in un medesimo risultato: la sostanziale normalizzazione del sacrificio individuale imposto dal procedimento penale.
Il problema, però, è che tale sacrificio non è più confinabile entro la dimensione strettamente processuale. Nell’epoca della comunicazione istantanea e della sovraesposizione mediatica, il procedimento penale produce effetti che trascendono largamente l’esito finale del giudizio. In molti casi, l’assoluzione arriva troppo tardi per ricostruire reputazioni distrutte, carriere compromesse, relazioni sociali deteriorate.
La stessa Corte costituzionale sembra percepire questa trasformazione quando richiama il “costo esistenziale” del processo. Ma proprio tale consapevolezza avrebbe forse imposto una riflessione più coraggiosa sulla necessità di rafforzare gli strumenti di filtro e i meccanismi compensativi.
In definitiva, le sentenze n. 58 e n. 59 del 2026 non segnano tanto un arretramento del garantismo quanto, piuttosto, la persistente difficoltà della giurisprudenza costituzionale italiana a tradurre il principio di presunzione di innocenza in una tutela effettivamente sostanziale della persona contro il peso del procedimento.
Resta così affidata al legislatore — e, prima ancora, alla cultura giuridica — la responsabilità di colmare un vuoto sempre più evidente: quello tra l’affermazione formale dei diritti fondamentali e la concreta esperienza esistenziale di chi subisce il processo penale.
Fonti principali: sentenze della Corte costituzionale n. 58/2026 e n. 59/2026