Il carcere oltre il limite costituzionale: Riflessioni sul XXII Rapporto di Antigone

Il XXII Rapporto di Antigone sulle condizioni di detenzione, significativamente intitolato Tutto chiuso, restituisce l’immagine di un carcere che sembra progressivamente allontanarsi dalla propria legittimazione costituzionale, fino a divenire luogo di mera custodia, contenimento e neutralizzazione sociale. Il titolo scelto da Antigone è, in questo senso, di rara precisione: chiuso è il carcere verso l’esterno; chiuse sono le sezioni; chiusi sono i corpi nelle celle; chiusa, infine, appare l’immaginazione politica e giuridica di fronte alla pena.

Il Rapporto nasce da 102 visite svolte nel 2025 dall’Osservatorio di Antigone, composto da volontari autorizzati dal Ministero della Giustizia, e si colloca dunque in quella tradizione di osservazione civile del carcere che costituisce, in uno Stato democratico, non un’intrusione ma una forma essenziale di controllo pubblico sul potere punitivo. Il dato di partenza è severo: al 30 aprile 2026 le persone detenute erano 64.436, a fronte di una capienza regolamentare di 51.265 posti e di soli 46.318 posti realmente disponibili. Il tasso reale di sovraffollamento raggiungeva così il 139,1%, con 73 istituti oltre il 150% e 8 oltre il 200%. 

Questi numeri, da soli, basterebbero a riaprire una questione che il nostro ordinamento ha già conosciuto in forma drammatica dopo la sentenza Torreggiani c. Italia della Corte europea dei diritti dell’uomo. In quel caso, Strasburgo condannò l’Italia per violazione dell’art. 3 CEDU, in relazione a condizioni detentive segnate dal sovraffollamento e dalla insufficienza dello spazio individuale. Ma il punto più inquietante del Rapporto Antigone è che la crisi attuale non appare come un incidente amministrativo, né come il prodotto inevitabile di una crescita della criminalità. Al contrario, il Rapporto segnala che gli ingressi in carcere sono in calo e che la custodia cautelare continua a diminuire, mentre le presenze aumentano soprattutto per l’allungamento delle pene e per il raffreddamento delle misure alternative. 

È qui che la questione penitenziaria diventa questione politica, nel senso più alto e più giuridico del termine. Il carcere non è mai soltanto un edificio: è il luogo in cui lo Stato rivela la propria idea dell’uomo, della colpa, della marginalità, della sicurezza. Una democrazia costituzionale non si misura soltanto da come tratta i cittadini conformi, integrati, rispettabili; si misura da come tratta chi è accusato, condannato, povero, straniero, tossicodipendente, psichicamente fragile. In questo senso, il Rapporto Antigone dovrebbe essere letto non come documento settoriale per addetti ai lavori, ma come un vero indice dello stato di salute della Repubblica.

Il nucleo più grave della denuncia riguarda la trasformazione del carcere in un sistema sempre più chiuso. Secondo Antigone, oltre il 60% dei detenuti trascorre quasi l’intera giornata in cella, fatta eccezione per le ore d’aria; il Rapporto riconduce tale dinamica anche a circolari amministrative che hanno progressivamente irrigidito la vita interna degli istituti, incidendo in particolare sui circuiti di media e alta sicurezza. Il sito del Rapporto dedica uno specifico approfondimento alle circolari DAP 2025-2026, osservando come la logica della “custodia chiusa” sia stata ribadita in nome dell’omogeneità gestionale e della vigilanza continua. 

La chiusura prolungata, l’ozio coatto, la riduzione della socialità, la rarefazione delle attività trattamentali non sono meri dettagli gestionali, ma incidono direttamente sul contenuto della pena. Se l’art. 27, comma 3, Cost. esige che le pene non consistano in trattamenti contrari al senso di umanità e tendano alla rieducazione del condannato, ogni regime che svuoti la giornata detentiva di relazioni, lavoro, istruzione, affettività e responsabilità personale rischia di porsi in tensione con la norma costituzionale. La rieducazione non è una formula ornamentale; è il limite e insieme la giustificazione della pena legittima.

In questa prospettiva, è particolarmente significativo il dato sulle misure alternative. Alla fine del 2025, secondo la cartella stampa di Antigone, 24.348 persone si trovavano in carcere con una pena residua inferiore a tre anni e avrebbero potuto accedere a una misura alternativa; 7.790 avevano un residuo pena inferiore a un anno. Il problema, allora, non è soltanto la capienza materiale degli istituti, ma la povertà dell’immaginazione sanzionatoria. Lo Stato continua a rispondere con carcere anche là dove l’ordinamento dispone già di strumenti più coerenti con finalità di reinserimento e con una sicurezza non retorica, ma effettiva.

Il Rapporto è netto anche su un altro punto e cioè che l’edilizia penitenziaria, da sola, non risolve la crisi. Antigone osserva che un maggiore accesso alle misure alternative e un ricorso realmente residuale alla custodia cautelare sarebbero già in grado di incidere in modo rilevante sul sovraffollamento. Questa osservazione ha un rilievo giuridico e culturale decisivo. Costruire nuove carceri senza ridiscutere il perimetro del penale significa accettare che il carcere sia una risposta ordinaria, quasi naturale, ai conflitti sociali. Ma il carcere, in uno Stato costituzionale, dovrebbe essere extrema ratio: non discarica della marginalità, non surrogato delle politiche sociali, non il luogo in cui occultare ciò che la società non vuole vedere.

Il dato sulla salute mentale rende questa conclusione ancora più evidente. Antigone segnala che il 46,5% delle persone detenute fa uso di sedativi o ipnotici e che il 21% utilizza stabilizzanti dell’umore, antipsicotici e antidepressivi. Si registra inoltre una presenza media settimanale, ogni 100 detenuti, di 7 ore di psichiatra e 16 ore di psicologo. Siamo dinanzi a un sistema che medicalizza la sofferenza che esso stesso contribuisce a produrre. Il farmaco rischia di divenire supplente della relazione, della cura e dell’organizzazione penitenziaria costituzionalmente orientata.

La questione dei suicidi e degli eventi critici, in questo quadro, non può essere trattata come una dolorosa fatalità. Antigone quando parla di un carcere che “fa male al corpo e alla testa”, fa un passaggio che non consente neutralità morale: quando l’istituzione totale produce o aggrava isolamento, disperazione, invisibilità, il diritto non può limitarsi a contare i morti. Deve interrogare l’organizzazione, le scelte amministrative, la cultura disciplinare che le sorregge.

Particolarmente delicato è anche l’aumento dell’isolamento disciplinare. La cartella stampa segnala un incremento del 171% rispetto a sei anni prima e del 42% rispetto al 2024, descrivendo sezioni di isolamento in condizioni fatiscenti, celle sporche, allagate, segnate da incendi, nonché la presenza di “celle lisce” in alcuni istituti. L’isolamento, per sua natura, è uno degli strumenti più pericolosi del potere penitenziario perchè separa, silenzia, rende opaco. Per questo dovrebbe essere uno strumento residuale e proporzionato, mai trasformato in ordinaria tecnica di governo della complessità carceraria.

A ciò si aggiunge il tema dell’affettività. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 10 del 2024, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 18 dell’ordinamento penitenziario nella parte in cui non prevedeva la possibilità per la persona detenuta di svolgere colloqui con il partner senza controllo a vista, quando non ostino ragioni di sicurezza, ordine o esigenze giudiziarie. Eppure, secondo Antigone, l’attuazione resta frammentaria, con poche esperienze effettivamente operative e una geografia dei diritti ancora diseguale. Anche qui emerge una costante: il diritto viene riconosciuto in linea di principio, ma fatica a incarnarsi nella concretezza degli spazi, del personale, delle prassi amministrative.

Un garantismo serio non può accontentarsi della proclamazione astratta dei diritti. Deve pretendere che i diritti entrino nei luoghi in cui sono più facilmente sospesi. È questa, forse, la lezione più attuale di una tradizione civile che va da Beccaria sino alle grandi battaglie novecentesche per i diritti degli imputati, dei detenuti, dei dissidenti e degli esclusi. 

Il Rapporto Antigone, da questo punto di vista, chiama in causa anche l’avvocatura. Non basta difendere nel processo se poi si resta indifferenti all’esecuzione della pena. Non basta invocare le garanzie nella fase cognitiva se poi si accetta che la pena si consumi in spazi degradati, sovraffollati, chiusi, medicalizzati e socialmente abbandonati. Il processo penale non finisce con il giudicato: prosegue, in altra forma, nell’esecuzione. Ed è lì che la promessa costituzionale dell’art. 27 viene confermata o tradita.

Antigone propone un “Piano Marshall” in quindici punti: ritiro delle circolari che hanno chiuso il carcere, ritorno a modelli di custodia aperta e sorveglianza dinamica, depenalizzazione delle condotte legate all’uso di sostanze stupefacenti, misure urgenti per ridurre il sovraffollamento, investimenti nel lavoro, apertura di scuole e poli universitari, telefonate quotidiane per i detenuti di media sicurezza, riduzione dell’isolamento, tutela della salute, rafforzamento della direzione civile degli istituti e cancellazione di norme ritenute espressive di una deriva meramente repressiva. 

Si può discutere nel merito ciascuna proposta, ma sarebbe sbagliato liquidare quel programma come manifesto ideologico. La vera ideologia, oggi, è credere che l’aumento delle pene, la moltiplicazione dei reati, la chiusura delle sezioni e la compressione della vita interna producano automaticamente sicurezza. Il Rapporto ricorda, invece, che solo il 40,8% dei detenuti presenti al 31 dicembre 2025 era alla prima carcerazione, mentre la maggioranza aveva già conosciuto il carcere. Questo dato non parla soltanto di fallimenti individuali, ma del fallimento di un sistema che, quando rinuncia al reinserimento, produce recidiva e dunque nuova insicurezza.

Una pena che umilia, isola, desertifica e infantilizza non restituisce alla società persone migliori; spesso restituisce persone più fragili, più arrabbiate, più escluse. La sicurezza non nasce dall’abbandono dei diritti, ma dalla loro serietà. Non nasce dal chiudere tutto, ma dall’aprire percorsi: lavoro, formazione, salute mentale, affetti, responsabilità, controllo giurisdizionale effettivo.

Il XXII Rapporto Antigone dovrebbe dunque essere letto come un atto d’accusa, ma anche come un invito alla responsabilità. Atto d’accusa verso un sistema che tollera livelli di sovraffollamento incompatibili con la dignità della persona, verso prassi amministrative che riducono la vita detentiva a permanenza in cella, verso una politica penale che sembra inseguire il consenso immediato anziché l’efficacia costituzionale. Invito alla responsabilità, perché nessuno può dirsi estraneo: legislatore, amministrazione, magistratura di sorveglianza, avvocatura, accademia, informazione, società civile.

La domanda finale, allora, non è se i detenuti “meritino” diritti. In uno Stato di diritto, questa domanda è già sbagliata. I diritti fondamentali non sono premi per i meritevoli, ma limiti indisponibili all’esercizio del potere. La domanda vera è un’altra: quanto carcere chiuso, sovraffollato e malato può sopportare una Costituzione fondata sulla dignità della persona?

Il Rapporto Antigone suggerisce che quel limite sia già stato oltrepassato. Sta ora alla cultura giuridica decidere se limitarsi a prenderne atto, o se tornare a fare ciò che il diritto, nei suoi momenti migliori, ha sempre fatto: dare voce a chi è stato reso invisibile e porre un confine al potere quando il potere pretende di non averne.

Di seguito il link al rapporto completo:

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