Per noi operatori del diritto, la ricorrenza del cinquantenario dello Statuto dei lavoratori offre un’importante occasione di riflessione sull’impatto che questa legge ha avuto nella vita di milioni di persone.
E forse proprio questa legge, più di ogni altra, ha realizzato ciò che Giuseppe Di Vittorio già auspicava negli anni cinquanta del secolo scorso, quando affermava che “la costituzione deve entrare nelle fabbriche”.
Certo, il mondo del lavoro è notevolmente cambiato in questi cinquant’anni, e molte questioni che oggi meriterebbero una più stringente tutela non sono contemplate dallo statuto, il cui orizzonte è rappresentato dai rapporti individuali e collettivi all’interno delle unità produttive. Nella contemporanea società postindustriale i beni materiali oggetto della “classica” produzione industriale, stanno progressivamente cedendo il passo alla produzione in grandi serie di beni immateriali come informazioni, servizi, simboli, valori ed estetica. Una parte sempre più consistente della forza lavoro è composta da addetti a lavori intellettuali; milioni di cittadini sono studenti, precari, disoccupati e sottoccupati; altri milioni sono sottoproletari e senza tetto. Risulta dunque evidente come lo scenario socio-economico postindustriale, meriterebbe una complessiva riflessione sull’intero mondo del lavoro e sulla sua armonizzazione con i mutati sistemi produttivi.
Ciò nonostante, è innegabile come la “parte costituzionale” dello Statuto (artt. 1-18), lo renda ancora oggi di estrema attualità, in quanto le basi filosofiche di fruibilità dei diritti costituzionali nell’esecuzione del rapporto di lavoro, costituiscono un nucleo giuridico fondamentale che pone lo Statuto al di sopra delle ordinarie regole del diritto civile.
L’attuale dibattito attorno alla legge 300/1970, tra chi sostiene la necessità di un nuovo statuto e chi, invece, la necessità di provvedere ad una manutenzione straordinaria, non può prescindere dal dato storico.
Infatti, entrambe le soluzioni, non possono che prendere le mosse dagli ultimi trent’anni di politica legislativa, che ha visto importanti tentativi di destabilizzazione dello Statuto, da un lato attraverso il proliferare di una legislazione parallela capace di minarne la portata applicativa – ad esempio attraverso l’introduzione di una miriade di strumenti contrattuali di utilizzo della prestazione lavorativa diversi dal contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, i c.d. contratti atipici; dall’altro attraverso modifiche dirette allo statuto che hanno sensibilmente contribuito a destrutturare le garanzie previste.
La liberalizzazione dei contratti a termine (cui solo la L. 98/2018 ha reintrodotto le causali per i contratti a termine successivi al primo); l’ampio uso del lavoro somministrato; l’uso delle collaborazioni coordinate e continuative (la cui differenza ontologica con i rapporti di lavoro subordinato è rappresentata secondo la giurisprudenza maggioritaria da una non agevole distinzione di “intensità” delle direttive impartite dal datore di lavoro: precise e capillari al lavoratore subordinato, generiche o di massima al collaboratore coordinato); le esternalizzazioni mediante appalti di manodopera, che consentono l’applicazione di una diversa normativa contrattuale a lavoratori che svolgono medesime mansioni; sono solo alcune, ancorché macroscopiche, previsioni normative che hanno consentito in questi anni di aggirare le tutele previste dallo statuto dei lavoratori.
Alla creazione di aree di disapplicazione o inapplicabilità delle garanzie statutarie mediante l’utilizzo degli istituti sopra richiamati, devono inoltre sommarsi gli interventi legislativi dell’ultimo decennio che hanno direttamente affievolito le tutele previste da alcune norme centrali dello statuto dei lavoratori, fra cui: l’art. 18 in materia di reintegra nel posto di lavoro; l’art. 13 in tema di tutela della professionalità e delle mansioni, ispirata ad alti valori costituzionali e umanistici in quanto imperniata sulla considerazione del lavoro come strumento di realizzazione della persona; l’art. 4 in tema di controllo a distanza dei lavoratori; e l’art. 7 in tema di diritto di difesa nei procedimenti disciplinari.
Tra le modifiche sopra richiamate, emblematiche risultano essere quelle apportate all’art. 18 – norma simbolo dello Statuto dei lavoratori – dalla L. 92/2012 (c.d. riforma Fornero) prima, e dal d.lgs 23/2015 (c.d. Jobs Act) poi, ed il cui concreto risultato è stato quello di ridurre drasticamente il contenzioso del lavoro, in quanto moltissimi lavoratori non hanno più il coraggio di far valere i propri diritti per timore di perdere l’occupazione. Modifiche quelle all’art.18 che indirettamente risultano limitative anche della libera autodeterminazione della persona in quanto, ovviamente, un lavoratore garantito nella sua fruizione dei diritti costituzionale e nella stabilità del proprio lavoro, non ha remora ad associarsi sindacalmente per contribuire al progresso della condizione economico-normativa.
Sul punto ritengo condivisibile quanto affermato dal Prof. Alleva secondo cui “la soluzione più semplice e lineare è quella di tornare al concetto base che, essendo il licenziamento un negozio giuridico <<causale>>, la mancanza in concreto di una giusta causa o di un giustificato motivo a suo fondamento (o, peggio ancora, la sussistenza di una causa illecita) non può che causarne la giuridica invalidità, e quindi la sua inidoneità a estinguere il rapporto. Ergo, sia nei casi di nullità che di annullabilità o dichiarazione di inefficacia per vizi formali, ne discende linearmente la condanna giudiziaria del datore alla reintegrazione del prestatore nel posto di lavoro, con diritto di quest’ultimo al recupero, altresì, della retribuzione perduta e della contribuzione previdenziale.”
Alla luce del quadro normativo sopra evidenziato, ben si comprende la necessità di un rilancio dello Statuto dei lavoratori, fortemente indebolito nella sua portata applicativa dagli interventi legislativi sopra richiamati, che, oltre al seppur importante ripristino delle tutele previste, sappia affrontare questioni come: la regolamentazione dei confini tra lavoro autonomo e subordinato; la regolamentazione degli appalti “labour intensive”; la lotta alla disoccupazione e le politiche attive del lavoro; l’introduzione del Salario minimo legale; l’estensione generalizzata delle efficacia soggettiva dei CCNL sottoscritti dai sindacati maggiormente rappresentativi; la lotta al lavoro nero, che passa inevitabilmente per il superamento dell’attuale status quo che pone un difficilissimo (se non il più delle volte impossibile) onere della prova in capo al lavoratore di effettuare non sporadiche prestazioni lavorative, bensì una prestazione lavorativa continuativa.